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Carcere

La privazione della libertà personale tramite la reclusione in carcere è la pena più diffusa negli ordinamenti contemporanei per i reati di non lieve entità. La Costituzione italiana con l’art. 27 c3, affermando i fondamentali principi di umanità e funzione rieducativa della pena, ha superato, pur conservandone alcuni aspetti, la funzione punitivo-retributiva secondo la quale la pena serve a compensare o retribuire il male arrecato alla società con l’atto criminoso. Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 mettendo sempre il detenuto-persona al centro dell’esecuzione, titolare di tutti i diritti che non siano strettamente incompatibili con la restrizione della libertà personale, prevede:
rafforzamento dei divieti di discriminazione; promozione di attività che responsabilizzino il detenuto in vista del suo futuro reinserimento; nuove norme su alimentazione, permanenza all’aperto, attività di lavoro, istruzione e ricreazione;
riaffermazione del principio di territorialità della pena (destinazione ad istituti vicini alla famiglia); creazione di sezioni per donne che non compromettano attività trattamentali e che salvaguardino eventuali detenute con prole;
inserimento della formazione professionale tra gli elementi fondamentali alla rieducazione, accanto al lavoro e alla partecipazione a progetti di pubblica utilità;
nuova e più ampia regolamentazione dei colloqui; diritto a una corretta informazione, anche con nuovi strumenti di comunicazione previsti dal regolamento; costituzione di rappresentanze dei detenuti e degli internati, in cui sia inserita anche una rappresentante di genere femminile.

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(Testo tratto dalle pagine web del Ministero della giustizia)